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Supplenze: è possibile essere insegnante e ATA nello stesso anno scolastico purché i contratti non siano contemporanei

Nell’ambito del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2017/18, è possibile lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza da docente o viceversa, ovviamente andando in corso agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale docente e ATA ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 e del dm 131/2007.
Le sanzioni per gli ATA
Abbandono della supplenza conferita da Graduatorie permanenti o di istituto
L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Le sanzioni per i docenti
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, per l’anno scolastico in corso.
Si ricorda inoltre che in base all’art. 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) “le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.”
Pertanto è possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei.

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