Graduatorie III fascia ATA: la deroga dei 30 giorni di servizio può essere applicata ai sensi della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008
Scuola – Buongiorno, come segreteria abbiamo dei dubbi se sia legittimo includere in graduatoria due domande, una per Assistente Amministrativo e l’altra per Collaboratore scolastico, senza il titolo specifico ma con almeno 30 giorni di servizio.
Il dubbio è dato dal fatto che il servizio è stato prestato dopo il 2008 e quindi dopo la sequenza contrattuale che ha definito i nuovi titoli di accesso, e nel caso dell’ assistente amministrativo, assunto in attuazione dell’accordo Regione Lombardia-Miur, il servizio è stato prestato con il solo titolo di Licenza Media.
Nello specifico, visto l’articolo 2 del D M 640/2017 ai commi:
2.9 – Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto …
2.10 – Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
1) Chiedo se sia legittimo includere in graduatoria, secondo la deroga del servizio “prestato per almeno 30 giorni nel profilo di collaboratore scolastico”, il personale con licenza media con il servizio effettuato negli anni scolastici recenti e non nel periodo in cui l’ordinamento prevedeva l’accesso con il titolo da essi posseduto (collaboratore scolastico con il titolo di sola licenza media e servizio prestato nell’a.s. 2016/17).
Specifico che l’assunzione è avvenuta tramite una domanda di disponibilità.
2) Chiedo se sia legittimo includere in graduatoria, secondo la deroga del servizio “prestato per almeno 30 giorni nel profilo assistente amministrativo”, il personale con licenza media con servizio effettuato nell’ anno scolastico 2009/2010 per circa 6 mesi con contratto in attuazione dell’accordo Regione Lombardia-MIUR “per i precari della scuola-interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”.
Grazie per la cortese collaborazione.
di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, a parere dello scrivente la risposta è negativa per entrambi i casi. Come bene riportate nel quesito, con la sottoscrizione all’ARAN del nuovo accordo contrattuale ATA entrato in vigore il 25 luglio 2008, i REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA sono stati modificatati come segue:
Assistente amministrativo:
– diploma di maturità
Collaboratore scolastico:
– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Naturalmente è stata fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Considerato che il servizio dei 30 giorni (di entrambi i candidati) è stato prestato successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata sequenza contrattuale e senza il possesso del nuovo titolo di accesso, la deroga dei 30 giorni di servizio non può essere applicata, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del D.M. 640 del 30.08.2017.
Il dubbio è dato dal fatto che il servizio è stato prestato dopo il 2008 e quindi dopo la sequenza contrattuale che ha definito i nuovi titoli di accesso, e nel caso dell’ assistente amministrativo, assunto in attuazione dell’accordo Regione Lombardia-Miur, il servizio è stato prestato con il solo titolo di Licenza Media.
Nello specifico, visto l’articolo 2 del D M 640/2017 ai commi:
2.9 – Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto …
2.10 – Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
1) Chiedo se sia legittimo includere in graduatoria, secondo la deroga del servizio “prestato per almeno 30 giorni nel profilo di collaboratore scolastico”, il personale con licenza media con il servizio effettuato negli anni scolastici recenti e non nel periodo in cui l’ordinamento prevedeva l’accesso con il titolo da essi posseduto (collaboratore scolastico con il titolo di sola licenza media e servizio prestato nell’a.s. 2016/17).
Specifico che l’assunzione è avvenuta tramite una domanda di disponibilità.
2) Chiedo se sia legittimo includere in graduatoria, secondo la deroga del servizio “prestato per almeno 30 giorni nel profilo assistente amministrativo”, il personale con licenza media con servizio effettuato nell’ anno scolastico 2009/2010 per circa 6 mesi con contratto in attuazione dell’accordo Regione Lombardia-MIUR “per i precari della scuola-interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”.
Grazie per la cortese collaborazione.
di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, a parere dello scrivente la risposta è negativa per entrambi i casi. Come bene riportate nel quesito, con la sottoscrizione all’ARAN del nuovo accordo contrattuale ATA entrato in vigore il 25 luglio 2008, i REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA sono stati modificatati come segue:
Assistente amministrativo:
– diploma di maturità
Collaboratore scolastico:
– diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Naturalmente è stata fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell’entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Considerato che il servizio dei 30 giorni (di entrambi i candidati) è stato prestato successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata sequenza contrattuale e senza il possesso del nuovo titolo di accesso, la deroga dei 30 giorni di servizio non può essere applicata, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del D.M. 640 del 30.08.2017.
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