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Mobilità scuola: il Tribunale di Parma sancisce la supremazia del punteggio rispetto alle fasi


di redazione – Il Tribunale di Parma nella persona del Dott. Roberto Pascarelli ha accolto il ricorso di un’insegnante – assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino – che aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale 2016/2017, assegnata illegittimamente all’ambito territoriale 0012 Emilia Romagna.

Con la sentenza pubblicata il 9.11.2017 è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a essere trasferita nell’ambito territoriale 0019 di Palermo, indicato quale prima preferenza della domanda di mobilità territoriale.

Secondo quanto considerato dal Giudice a essere stato violato è stato il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

La ricorrente difatti era stata “scavalcata” da oltre trenta docenti (idonei del concorso 2012) che avevano maturato un punteggio inferiore seppur partecipanti a fasi diverse e precedenti della procedura.

Ad avviso del Giudice, il summenzionato principio vincola l’amministrazione, posto che, anche le procedure di mobilità hanno una natura concorsuale di impiego basato su una graduatoria, alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Il percorso argomentativo del Giudice del Lavoro di Parma si è concluso nel senso di ritenere illegittimo, da parte del MIUR, il mancato rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, posto che tale condotta amministrativa comporta la ben più grave violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della PA.

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