di redazione – Il
Tribunale di Parma nella persona del Dott. Roberto Pascarelli ha accolto il
ricorso di un’insegnante – assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi
Serino – che aveva partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale
2016/2017, assegnata illegittimamente all’ambito territoriale 0012 Emilia
Romagna.
Con la sentenza pubblicata il 9.11.2017 è stato riconosciuto
il diritto della ricorrente a essere trasferita nell’ambito territoriale 0019
di Palermo, indicato quale prima preferenza della domanda di mobilità
territoriale.
Secondo quanto considerato dal Giudice a essere stato
violato è stato il principio generale e inderogabile di scorrimento della
graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei
trasferimenti.
La ricorrente difatti era stata “scavalcata” da oltre trenta
docenti (idonei del concorso 2012) che avevano maturato un punteggio inferiore
seppur partecipanti a fasi diverse e precedenti della procedura.
Ad avviso del Giudice, il summenzionato principio vincola
l’amministrazione, posto che, anche le procedure di mobilità hanno una natura
concorsuale di impiego basato su una graduatoria, alla cui formazione
concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e
personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.
Il percorso argomentativo del Giudice del Lavoro di Parma si
è concluso nel senso di ritenere illegittimo, da parte del MIUR, il mancato
rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità presentata
dalla ricorrente, posto che tale condotta amministrativa comporta la ben più
grave violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento
della PA.
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