Maurizio – Salve sono collaboratore scolastico di ruolo sto facendo supplenze come AT dopo i tre anni che usufruisco dell art. 59 cosa succede perdo il ruolo come cs aspettando le supplenze come AT ? e poi una volta che passo di ruolo come AT mantengo il gradone di appartenenza come cs cioe’ tutti Gli anni di servizio che ho maturato li perdo o inizio da 0 ? Grazie
di Giovanni Calandrino – Gentile Maurizio, il comma 1 dell’art. 59 del CCNL/2007 comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Pertanto dopo tre anni si perde la titolarità (non il ruolo di collaboratore scolastico) e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.
Una volta immesso in ruolo come AT il servizio prestato come CS non viene perso ma è rivalutato in riferimento al principio della TEMPORIZZAZIONE.
La temporizzazione è uno strumento tecnico ed è usato quando avviene un passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore. In questo caso la retribuzione iniziale non è quella relativa a quella iniziale, ma bisogna tenere conto delle progressioni stipendiali avvenute nel precedente ruolo, cioè bisogna tener conto del maturato economico.
Il maturato economico non è altro che la differenza tra l’importo dell’ultimo stipendio percepito nel vecchio ruolo e lo stipendio iniziale sempre del vecchio ruolo.
Il maturato economico ci serve per calcolare l’ anzianità da attribuire all’interessato nel nuovo ruolo. Pertanto, a questo punto, si somma il maturato economico allo stipendio iniziale del nuovo ruolo. Con tale risultato si colloca l’interessato nella fascia stipendiale che ha importo uguale o (se il risultato è maggiore) nella fascia immediatamente inferiore. Il residuo viene dato all’interessato sotto forma di assegno ad personam. L’importo dell’ assegno ad personam deve essere temporizzato cioè bisogna calcolare a quanto corrisponde in termini di anzianità
di Giovanni Calandrino – Gentile Maurizio, il comma 1 dell’art. 59 del CCNL/2007 comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Pertanto dopo tre anni si perde la titolarità (non il ruolo di collaboratore scolastico) e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.
Una volta immesso in ruolo come AT il servizio prestato come CS non viene perso ma è rivalutato in riferimento al principio della TEMPORIZZAZIONE.
La temporizzazione è uno strumento tecnico ed è usato quando avviene un passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore. In questo caso la retribuzione iniziale non è quella relativa a quella iniziale, ma bisogna tenere conto delle progressioni stipendiali avvenute nel precedente ruolo, cioè bisogna tener conto del maturato economico.
Il maturato economico non è altro che la differenza tra l’importo dell’ultimo stipendio percepito nel vecchio ruolo e lo stipendio iniziale sempre del vecchio ruolo.
Il maturato economico ci serve per calcolare l’ anzianità da attribuire all’interessato nel nuovo ruolo. Pertanto, a questo punto, si somma il maturato economico allo stipendio iniziale del nuovo ruolo. Con tale risultato si colloca l’interessato nella fascia stipendiale che ha importo uguale o (se il risultato è maggiore) nella fascia immediatamente inferiore. Il residuo viene dato all’interessato sotto forma di assegno ad personam. L’importo dell’ assegno ad personam deve essere temporizzato cioè bisogna calcolare a quanto corrisponde in termini di anzianità
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