Tommaso – Sono collaboratore scolastico con contratto fino al 30 giugno, e vorrei sapere, qualora fosse possibile, se ci sono possibilità di avere la trasformazione del contratto fino al 31 agosto, la proroga dunque. Premetto che il mio posto, come reca il contratto, è una tipologia di posto interno e precedentemente era occupato da una Signora che dopo aver ricevuto controlli da parte della segreteria, per problemi dovuti al punteggio è stata licenziata, inoltre, a tal proposito visto che il posto era occupato illegittimamente potrei chiedere il riconoscimento dei 2 mesi di servizio svolti dalla Signora? Infine, al proposito del rinnovo del Contratto Nazionale, ho diritto all’aumento e agli arretrati per i mesi di servizio svolti nell’anno precedente e a quanto ammonterebbero?
Rinnovo i ringraziamenti rivolgendo Distinti saluti?
di Giovanni Calandrino – Gentile Tommaso, la definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.
I posti “vacanti e disponibili” del personale ATA non possono essere stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.
La Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).
Pertanto è la NATURA del posto che definisce la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico identifica l’aspirante.
Tommaso – Premetto che il mio posto, come reca il contratto, è una tipologia di posto interno e precedentemente era occupato da una Signora che dopo aver ricevuto controlli da parte della segreteria, per problemi dovuti al punteggio è stata licenziata, inoltre, a tal proposito visto che il posto era occupato illegittimamente potrei chiedere il riconoscimento dei 2 mesi di servizio svolti dalla Signora?
Giovanni Calandrino – Il comma 5 dell’art. 7 del D.M. 717/2014 enuncia con chiarezza che “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea …”. Il comma 7, dello stesso articolo ribadisce che, “… l’ eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, [omissis] sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.
Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (se non addirittura contestualmente alla presa di servizio).
Ad oggi non sono presenti casi di ricorso sulla mancata tempestività dei controlli, così come invece richiama l’art. 7 D.M. 717/14, eppur vero che la noncuranza/inadempienza dell’istituzione scolastica sull’applicazione del succitato art. è spesso svantaggiosa per il personale supplente (da come si evince dal suo quesito). Pertanto a parere di chi scrive la questione potrebbe essere oggetto di ricorso. Le consiglio di rivolgersi ad una sede di consulenza sindacale.
Per la questione “aumento stipendiale” prevista dall’Ipotesi CCNL/2018 SCUOLA, la informo che gli incrementi degli stipendi riguarderanno anche il personale precario, che , durante il periodo di supplenza, ricevono sempre uno stipendio riferito al primo scaglione di anzianità (0-8). Per una maggiore informazione la invito a leggere la scheda: Contratto e aumenti stipendio: quanto guadagnerò? Orario docenti, potenziamento, formazione, incarichi, ATA. Tutte le info utili
Rinnovo i ringraziamenti rivolgendo Distinti saluti?
di Giovanni Calandrino – Gentile Tommaso, la definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.
I posti “vacanti e disponibili” del personale ATA non possono essere stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.
La Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).
Pertanto è la NATURA del posto che definisce la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico identifica l’aspirante.
Tommaso – Premetto che il mio posto, come reca il contratto, è una tipologia di posto interno e precedentemente era occupato da una Signora che dopo aver ricevuto controlli da parte della segreteria, per problemi dovuti al punteggio è stata licenziata, inoltre, a tal proposito visto che il posto era occupato illegittimamente potrei chiedere il riconoscimento dei 2 mesi di servizio svolti dalla Signora?
Giovanni Calandrino – Il comma 5 dell’art. 7 del D.M. 717/2014 enuncia con chiarezza che “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea …”. Il comma 7, dello stesso articolo ribadisce che, “… l’ eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, [omissis] sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.
Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (se non addirittura contestualmente alla presa di servizio).
Ad oggi non sono presenti casi di ricorso sulla mancata tempestività dei controlli, così come invece richiama l’art. 7 D.M. 717/14, eppur vero che la noncuranza/inadempienza dell’istituzione scolastica sull’applicazione del succitato art. è spesso svantaggiosa per il personale supplente (da come si evince dal suo quesito). Pertanto a parere di chi scrive la questione potrebbe essere oggetto di ricorso. Le consiglio di rivolgersi ad una sede di consulenza sindacale.
Per la questione “aumento stipendiale” prevista dall’Ipotesi CCNL/2018 SCUOLA, la informo che gli incrementi degli stipendi riguarderanno anche il personale precario, che , durante il periodo di supplenza, ricevono sempre uno stipendio riferito al primo scaglione di anzianità (0-8). Per una maggiore informazione la invito a leggere la scheda: Contratto e aumenti stipendio: quanto guadagnerò? Orario docenti, potenziamento, formazione, incarichi, ATA. Tutte le info utili
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