Gent.ma redazione Orizzonte scuola, siamo qui a chiedere se il servizio prestato in qualità di “PORTAVOCE DEL SINDACO” può essere valutato nell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del personale ATA. Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, per la corretta valutazione del servizio si ricorda che deve essere prestato con rapporto d’impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL.
Il servizio da valutare, infatti, è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Pertanto occorre controllare la natura giuridica del contratto stipulato in qualità di “PORTAVOCE DEL SINDACO”.
Cordiali saluti di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, per la corretta valutazione del servizio si ricorda che deve essere prestato con rapporto d’impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL.
Il servizio da valutare, infatti, è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Pertanto occorre controllare la natura giuridica del contratto stipulato in qualità di “PORTAVOCE DEL SINDACO”.
Commenti
Posta un commento