Supplenza in aspettativa art. 59: il requisito è l’annualità della supplenza, indipendentemente se si tratta di organico di diritto o di fatto
Franca – Graduatorie III fascia ATA: supplenza ex art. 59 Gentile Redazione, sono una collaboratrice scolastica che sta usufruendo dell’ aspettativa ex art. 59 per contratto a tempo determinato da ass. tecnico fino al 30/06/2018. L’anno prossimo è previsto una supplenza su titolare in congedo 104.
Volevo chiedere se l’aspettativa ex art59 può accettare questa tipologia di supplenza che verrà espletata dal 01 settembre 2018 al 30 giugno 2019?
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Franca, in un orientamento applicativo l’ARAN ha chiarito che, “Gli artt.33 (attuale art. 36) e 58 (attuale art.59), nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.”
Pertanto condizione necessaria per applicare l’aspettativa ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007 è esclusivamente la durata annuale del posto (30.06 oppure 31.08) indifferentemente dalla tipologia di assenza.
Volevo chiedere se l’aspettativa ex art59 può accettare questa tipologia di supplenza che verrà espletata dal 01 settembre 2018 al 30 giugno 2019?
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Franca, in un orientamento applicativo l’ARAN ha chiarito che, “Gli artt.33 (attuale art. 36) e 58 (attuale art.59), nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.”
Pertanto condizione necessaria per applicare l’aspettativa ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007 è esclusivamente la durata annuale del posto (30.06 oppure 31.08) indifferentemente dalla tipologia di assenza.
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