di Giovanni
Calandrino – I titoli Culturali e i requisiti d’accesso alle graduatorie
permanenti ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.VO 297/94, di ogni singolo
profilo.
È chiaro che per essere
ammessi alle Graduatorie Permanenti del personale ATA, il requisito fondamentale è possedere un’anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni
prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede
l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili
professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente
al possesso del corretto titolo d’accesso.
Requisiti e Titoli d’accesso per ogni singolo profilo:
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
1.
essere in servizio in qualità di personale ATA a
tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo
profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
oppure
2.
essere inserito negli elenchi provinciali per le
supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui
si concorre;
oppure
3.
essere inserito nella terza fascia delle graduatorie
di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della
medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si
concorre.
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
1.
Qualsiasi Diploma di maturità.
Gli attestati di qualifica
regionali di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di
cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso
strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel
corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per
l’ammissione al concorso i titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di
ASSISTENTEAMMINISTRATIVO, nei confronti
dei candidati che, siano inseriti nei predetti corrispondenti elenchi
provinciali o graduatoria provinciale ad esaurimento.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momento dellascadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
ititoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in tali graduatorie.
ASSISTENTE TECNICO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in
servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale nella
scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale di Assistente Tecnico cui si concorre;
oppure
- essere inserito
negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo di Assistente Tecnico cui si concorre;
oppure
3. essere
inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo
profilo di Assistente Tecnico cui si concorre.
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
1. Diploma
di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della
legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA,
di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un
corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti
nel corrispondente corsostatale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di talecorrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le
materiecomprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di
ASSISTENTE TECNICO, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nei
predetti corrispondenti elenchi provinciali o graduatoria provinciale ad
esaurimento.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momento dellascadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
ititoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in tali graduatorie.
INFERMIERE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in
servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola
statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di
INFERMIERE cui si concorre;
oppure
- essere inserito
negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo di INFERMIERE cui si concorre;
oppure
3. essere
inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo
profilo di INFERMIERE cui si concorre;
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
1. Laurea
in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente
normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge
845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui
al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso
strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel
corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria
provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali
corrispondente al profilo di INFERMIERE, nei confronti dei candidati che, siano
inseriti nei predetti corrispondenti elenchi provinciali o graduatoria
provinciale ad esaurimento.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momentodella scadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in tali graduatorie.
CUOCO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in servizio in
qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale di CUOCO cui si concorre;
oppure
- essere inserito negli
elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo di CUOCO cui si concorre;
oppure
- essere inserito nella
terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del
medesimo profilo di CUOCO cui si concorre.
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
- Diploma di qualifica
professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della
legge n.845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale
A.T.A. devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base
degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso
statale (diploma di qualifica rilasciato dagliistituti professionali statali).
Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere
integratoda idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di
studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di
CUOCO, nei confronti dei candidati che, siano inseriti nei predetti
corrispondenti elenchi provinciali o graduatoria provinciale ad esaurimento.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momentodella scadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
ititoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento
in tali graduatorie.
GUARDAROBIERE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in servizio in
qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella
medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di GUARDAROBIERE,
cui si concorre;
oppure
- essere inserito negli
elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre;
oppure
- essere inserito nella
terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del
medesimo profilo di GUARDAROBIERE, cui si concorre.
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
- Diploma di qualifica
professionale di Operatore della moda.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art.14 della
legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA,
di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di
uncorso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti
nel corrispondente corso statale(diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di talecorrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i
titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli
elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo di GUARDAROBIERE,
nei confronti dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente
graduatoria o elenchi provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in tali graduatorie.
ADDETTO ALLE
AZIENDE AGRARIE
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in
servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola
statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;
oppure
- essere inserito
negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del
medesimo profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, cui si concorre;
oppure
3. essere
inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo
profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE cui si concorre.
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
- Diploma di
qualifica professionale di operatore agrituristico;
- Diploma di
qualifica professionale di operatore agro industriale;
3. Diploma
di qualifica professionale di operatore agro ambientale.
Gli attestati di qualifica regionale di cui all’art. 14
della L.n. 845/78, validi per l’accesso ai profiliprofessionali del personale
A.T.A., devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base
degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso
statale ( diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali
statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve
essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel
piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i
titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze
statali corrispondente al profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE, nei confronti
dei candidati che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi
provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momentodella scadenza della domanda, restano
validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, ititoli
di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in
tali graduatorie.
COLLABORATORE
SCOLASTICO
Per l’inserimento al suddetto profilo, il candidato deve:
- essere in
servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola
statale nella medesima
provincia e nel medesimo profilo professionale di COLLABORATORE
SCOLASTICO, cui si concorre;
oppure
- essere
inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima
provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, cui si concorre;
oppure
3. essere
inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo
profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO cui si concorre;
Titoli di studio
richiesti per l’accesso al profilo:
- diploma di
qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
- diploma di
maestro d’arte;
- diploma di scuola
magistrale per l’infanzia;
- qualsiasi
diploma di maturità;
5. attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge
845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui
al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso
strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel
corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza,
l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le
materie comprese nel piano di studi.
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato nei corrispondenti
elenchi provinciali per le supplenze.
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i
titoli richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze statali corrispondente al profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO, nei confronti dei candidati
che, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi
provinciali.
Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e
di istituto di 3^ fascia vigenti al momento dellascadenza della domanda,
restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale,
ititoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in tali graduatorie.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini
dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva
nelle more dell’equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al
corrispondente titolo italiano e se siano debitamente tradotti e certificati
dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
Naturalmente tutti i requisitidi cui al presente articolo
debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al
concorso.
Commenti
Posta un commento