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Graduatorie III fascia ATA: i servizi CO.CO.CO. (contratti di collaborazione continuativa) e i contratti di prestazione d’opera, non sono valutabili

Scuola – Buongiorno, scrivo  dall’Istituto Comprensivo Casalbore (AV) per sottoporre il seguente quesito: presso il nostro Istituto sono state presentate domande per l’inserimento e l’aggiornamento della graduatoria Ata profilo AA, collaboratore scolastico, da parte di soggetti impegnati nella scuola statale,  a tempo determinato, come assistenti materiali e/o alla comunicazione per i disabili. I lavoratori in questione sono in possesso della qualifica OSA, il cui punteggio pari a 1 punto è stato loro concordemente riconosciuto. Il problema nasce nell’attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato, questione questa, molto controversa e dibattuta. Si chiarisce che nel caso di specie i richiedenti risultano inseriti in una graduatoria provinciale ed impiegati a tempo determinato presso istituti di Secondaria superiore. Dai certificati prodotti, sono stati inquadrati per alcuni anni come OSA, per altri come lavoratori a progetto (CO.CO.CO), per altri ancora come prestatori d’opera. Dalle interlocuzioni avute con le Amministrazioni datrici di lavoro risulta che negli anni passati si è proceduto ad una decurtazione del punteggio precedentemente attribuito, sulla base della mancata valutazione del servizio effettuato.
La nostra richiesta è la seguente:   alla luce dell’attuale normativa, e ’corretto riconoscere il servizio prestato facendolo rientrare nel  dettato del comma 5 della tabella di valutazione dei titoli allegata al DM 640/2017?
5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane alI’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),
per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15
In attesa di VS. riscontro ,
Distinti saluti.  Prof.ssa R. Petrella
di Giovanni Calandrino – Gentilissima professoressa, il servizio prestato in qualità di operatore socio-assistenziale a progetto (CO.CO.CO) e con contratto d’opera, non sono oggetto di valutazione in riferimento al D.M. 640/2017.
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate al D.M.
Dunque i servizi prestati con contratti co.co.co. (contratti di collaborazione continuativa) non sono oggetto di valutazione, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

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