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Ferie ATA residue anno precedente: si potranno fruire al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL

Rossana – Buongiorno. Sono collaboratore scolastico. Causa importante intervento,  sarò  in malattia per tutto il prossimo mese di aprile 2018.
Considerato che dovrei  utilizzare 9 giorni di ferie residue  entro il 30 Aprile, ho interpellato il DSGA del mio plesso scolastico per poter concordare l’utilizzo di tali giorni.
Mi è  stato risposto con molta convinzione che le perderò e non potranno neanche essere monetizzare.
Sono di parere contrario.
Potreste gentile comunicarmi un vostro  attendibile chiarimento?
Ringrazio in anticipo.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosanna, l’art. 13 comma 8 afferma che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”.
Il comma 10 ribadisce “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
È possibile rimandare le ferie non godute per più anni scolastici?
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore (artt. 36 Cost. e 2109 cc.).
Pertanto, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia, esigenze di servizio), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.

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