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Graduatorie III fascia ATA: supplenza su titolare in congedo 104

Anna Buon giorno, gentile Redazione. Mi chiamo Anna
1_ Contratto ex art 40 dal 17 novembre al 27 dicembre 2017;
2_ Contratto sino al termine delle attività didattiche dal 27 dicembre al 30 giugno 2018.
Sono a chiederTi chiarimenti circa:
°è ammessa la proroga (se ce ne fosse  bisogno) dal 30/6 al 31/8 per coloro che chiedano CongedoL.104/92 dal 20/3 al 30/6?
(Mi hanno detto che non mi richiamano!!)
°In caso di CongedoL.104/92 (uno, due tre o quattro mesi) chi paga le mensilitá?
Potrebbe esserci un ritardo temporale per la riscossione?
Occorre che mi debba recare all’Inps?
°Non avendo ancora ricevuto le retribuzioni di novembre e dicembre, con una procedura di fratto in atto, come posso attivarmi subito? Posso inoltrare personalmente la diffida? (anche x questo qualcuno mi riporta che non  mi richiamerebbero). Ho creduto alle mille rassicurazioni della segreteria che questo mese avrei incassato, pur avendo inviata Pec alla Preside per autorizzazioni in Sidi non date!!
Mi hanno persino fatto recuperare il permesso perché mi dissero di recarmi alla RTS. Ma non sono loro che devono accertarsi che lo stipendio arrivi a buon fine?
Possibile che tra Scuola Polis, NoiPa, Sidi, Mef , Miur , sia io a dover correre dietro a queste “6 figure” x avere quanto mi spetta??
° Sempre la segreteria mi rifiuta la fruizione (a giornate) dei 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi familiari/assistenza. Ma leggendo l’articolo 19 del contratto -seppur in scadenza- non ne esclude assolutamente la fruizione, anzi conferma che per il personale a tempo determinato valgono le stesse disposizioni dell’articolo 15 (personale a T.I.).
(per principio: se non viene escluso, vuol dire che è ricompreso e le precisazioni non sono certo esclusioni di qualcos’altro!!)
Sicuramente la situazione è articolata, ma credo vi siano moltissimi casi del genere in Italia. Noi Ata supplenti III fascia su concorso pubblico, siamo come delle bandoliere, alla mercé “del padrone locale delle Ferriere”, senza un fiato, quasi abbiamo la peste!!!
Avrei necessità di risposte, oltretutto urgenti in quanto la vita deve andare avanti.
Grazie
Cordialmente
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, mi pare di capire che la sua supplenza sia stata assegnata su un posto non vacante, di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, il titolare dunque è assente per congedo legge 104/92 fino al 30.06.2018, in questo caso il suo contratto non può essere prorogato poiché sussiste il rientro del titolare il 1° di luglio.
Per quanto riguarda il mancato accredito dello stipendio le consiglio innanzitutto, di chiedere in segreteria quando è stato inoltrato alla ragioneria il suo contratto ed eventualmente chiedere alla RTS competente come giustificano la lentezza del pagamento.
Anna Sempre la segreteria mi rifiuta la fruizione (a giornate) dei 3 giorni di permesso retribuito per gravi motivi familiari/assistenza
Giovanni Calandrino – La fonte normativa che disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari è l’art. 19 del CCNL/2007.
Il comma 1 dell’art. 19 del CCNL/2007 SCUOLA afferma che “Al personale assunto a tempo determinato, [omissis] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.
Il comma 7 del medesimo articolo novella che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2”.
Pertanto ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso NON-RETRIBUITO per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre le ricordo che sono sempre concessi dato che:
  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
Pertanto, “l’apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

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