Fabio – Salve. Le scrivo per avere un suo parere per quanto riguarda le riconvocazioni che alcuni Istituti del Teramano hanno effettuato a seguito del DM 947 1\12\2017(min. Fedeli) nel quale si prolungava la valenza delle graduatorie 2014-2017 fino all’anno scolastico in corso. Era lecito riconvocare?O era giusto prorogare i contratti già stipulati da fino avente diritto a fine Giugno o Agosto 2018?Poi:se Caio lascia una supplenza da ass.tecnico fino all’avente diritto per accettarne una a scadenza certa per Docente ITP e finita tale supplenza resta libero nelle riconvocazioni prima citate è giusto che sia riconvocato?L’articolo 7del DM 430 2000 dice:l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto1 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza,conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorue di circolo e di istituto,per l’anno scolastico in corso. Grazie per il suo parere.
di Giovanni Calandrino – Gentile Fabio, il MIUR con l’emanazione del decreto prot. n. 947 del 01.12.2017 ha prorogato di un anno le vecchie graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, dunque le graduatorie del triennio 2014 -17 rimarranno valide ancora per tutto l’A.S. 2017 – 18.
Conseguentemente alla suddetta proroga, anche le nuove graduatorie saranno posticipate di un anno in avanti, pertanto il nuovo triennio di validità delle graduatorie, in riferimento al D.M. 640 del 30.08.2017, sarà 2018 – 21.
Decreto di proroga (prot. n. 947 del 01.12.2017) che è stato reso esecutivo grazie alla circolare ministeriale prot. n. 52370 del 05-12-2017. Con questa circolare il MIUR chiarisce che tutte le supplenze conferite fino all’avente diritto (alla data del 01.12.2017), ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997, DEVONO ESSERE convertite ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000, quindi fino alla loro naturale scadenza contrattuale (supplenza breve / 30.06 / 31.08).
Pertanto non era necessario riscorrere le graduatorie poiché la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 del MIUR ha chiarito che analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota.
Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzioni delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.
Dunque la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 ha fornito indicazioni utili al fine di rendere convocabili TUTTI i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA 2014-17, legittimando anche la copertura dei posti del personale ATA – assunti come disponibili tutto l’anno – con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all’avente titolo, prevista dall’art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997anche per il personale di ruolo che si avvale dell’art. 59 del CCNL scuola.
Il decreto di proroga di VALIDITÀ ED EFFICACIA delle precedenti graduatorie di III fascia ATA 2014/17, anche per il corrente anno scolastico 2017/18 (decreto prot. n. 947 del 01.12.2017) ha reso inefficace la circolare della Ragioneria Generale dello Stato la prot. 202898 del 13/11/2017.
Pertanto per i motivi sopra enunciati, a parere dello scrivente, non si dovevano riscorrere le graduatorie ma trasformare gli allora contratti stipulati, fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97, con data certa di fine servizio, RISPETTANDO LA NATURA CONTRATTUALE DEL POSTO.
Fabio – se Caio lascia una supplenza da ass.tecnico fino all’avente diritto per accettarne una a scadenza certa per Docente ITP e finita tale supplenza resta libero nelle riconvocazioni prima citate è giusto che sia riconvocato? L’articolo 7del DM 430 2000 dice:l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto1 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza,conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto,per l’anno scolastico in corso.
Giovanni Calandrino – la risposta alla sua domanda è il comma 5 del D.M. 430/2000, “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.”
Inoltre le nomine con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge 449/97 sono sempre state considerate supplenze brevi secondo il regime giuridico. Tuttavia, le nomine su “avente titolo” non hanno una data CERTA di chiusura contratto (proprio perché in attesa dell’avente diritto) e proprio per il motivo di TITOLO NON DEFINITIVO è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne un’ altra attribuita a titolo definitivo.
di Giovanni Calandrino – Gentile Fabio, il MIUR con l’emanazione del decreto prot. n. 947 del 01.12.2017 ha prorogato di un anno le vecchie graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, dunque le graduatorie del triennio 2014 -17 rimarranno valide ancora per tutto l’A.S. 2017 – 18.
Conseguentemente alla suddetta proroga, anche le nuove graduatorie saranno posticipate di un anno in avanti, pertanto il nuovo triennio di validità delle graduatorie, in riferimento al D.M. 640 del 30.08.2017, sarà 2018 – 21.
Decreto di proroga (prot. n. 947 del 01.12.2017) che è stato reso esecutivo grazie alla circolare ministeriale prot. n. 52370 del 05-12-2017. Con questa circolare il MIUR chiarisce che tutte le supplenze conferite fino all’avente diritto (alla data del 01.12.2017), ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997, DEVONO ESSERE convertite ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000, quindi fino alla loro naturale scadenza contrattuale (supplenza breve / 30.06 / 31.08).
Pertanto non era necessario riscorrere le graduatorie poiché la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 del MIUR ha chiarito che analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota.
Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzioni delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.
Dunque la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 ha fornito indicazioni utili al fine di rendere convocabili TUTTI i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA 2014-17, legittimando anche la copertura dei posti del personale ATA – assunti come disponibili tutto l’anno – con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all’avente titolo, prevista dall’art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997anche per il personale di ruolo che si avvale dell’art. 59 del CCNL scuola.
Il decreto di proroga di VALIDITÀ ED EFFICACIA delle precedenti graduatorie di III fascia ATA 2014/17, anche per il corrente anno scolastico 2017/18 (decreto prot. n. 947 del 01.12.2017) ha reso inefficace la circolare della Ragioneria Generale dello Stato la prot. 202898 del 13/11/2017.
Pertanto per i motivi sopra enunciati, a parere dello scrivente, non si dovevano riscorrere le graduatorie ma trasformare gli allora contratti stipulati, fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97, con data certa di fine servizio, RISPETTANDO LA NATURA CONTRATTUALE DEL POSTO.
Fabio – se Caio lascia una supplenza da ass.tecnico fino all’avente diritto per accettarne una a scadenza certa per Docente ITP e finita tale supplenza resta libero nelle riconvocazioni prima citate è giusto che sia riconvocato? L’articolo 7del DM 430 2000 dice:l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto1 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza,conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto,per l’anno scolastico in corso.
Giovanni Calandrino – la risposta alla sua domanda è il comma 5 del D.M. 430/2000, “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.”
Inoltre le nomine con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge 449/97 sono sempre state considerate supplenze brevi secondo il regime giuridico. Tuttavia, le nomine su “avente titolo” non hanno una data CERTA di chiusura contratto (proprio perché in attesa dell’avente diritto) e proprio per il motivo di TITOLO NON DEFINITIVO è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne un’ altra attribuita a titolo definitivo.
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