Maria – Spett. le redazione, avendo presentato domanda di aggiornamento ATA , mi ritrovo nella condizione di coloro che sono stati esclusi per non aver indicato il titolo di accesso. A tal fine ho ricevuto il Decreto di esclusione che così recita: << … per i motivi di cui all’art. 8 comma 8.1, la domanda risulta priva di dichiarazione sostitutiva inerente il titolo di accesso>>. Prima che mi fosse inviato, la scuola, a cui avevo indirizzato la domanda, mi aveva contattato telefonicamente prospettandomi questa conclusione per non aver compilato alcune sezioni, senza richiedere una possibile integrazione dei dati. Presa alla sprovvista e non potendo presentarmi a scuola di persona perché lontana 1000 km, ho accettato questa decisione. È necessario però che spieghi nel dettaglio il perché non abbia indicato il titolo di accesso. Per una svista, diciamo disattenzione, tra i fogli del modello di aggiornamento mi sono ritrovata due fogli che si riferivano all’inserimento (ma questo l’ho scoperto, appunto, solo dopo che la scuola mi ha contattato per dirmi che sarei stata esclusa) ed erano proprio quelli dove bisognava inserire il titolo di accesso. Poiché, appunto, io dovevo aggiornare, ho ritenuto di non dover compilare quelle sezioni. Non mi sono proprio accorta che quei fogli non facevano parte del modello D2. Nello specifico, del modello D2, ho compilato la pag. 1, la pag. 2 con la sezione C1, la pag. 6 con la sezione D2 e seguenti. Le pagg. 3, 4, 5 facevano parte del modello D1 ed in quanto richiamavano l’inserimento non le ho compilate, anzi, le ho barrate ma datate e firmate. Quindi ho presentato, in parte, un modello sbagliato di domanda. Quando mi sono accorta dell’errore e prima che ricevessi il decreto di esclusione, mi sono rivolta ad un sindacato per sapere se avessi potuto rimediare (avendo anche letto un articolo di Orizzonte: “aver presentato il modello sbagliato di domanda non deve essere motivo di esclusione”). Mi è stato detto di NO. Oggi leggo che non si può essere esclusi per non aver indicato il titolo di accesso. Chiedo cortesemente e caldamente di indicarmi cosa posso fare. Io mi ritrovo a non aver indicato il titolo di accesso perché ho presentato il modello, in parte, sbagliato. Nel caso potessi presentare reclamo, chiedo se c’è un fac-simile oppure presentare una dichiarazione “libera” indicando i motivi. Inoltre nel decreto di esclusione si legge: <<vista la domanda presentata per l’inserimento nelle graduatorie … >>> ma il mio era aggiornamento e si evinceva chiaramente dalle pagg. 1 e 2 del D2.
Un’ultima precisazione: la scuola a cui ho indirizzato la domanda non è la stessa del 2014: avrebbe potuto recuperare lo stesso i miei dati dallo “storico” del sistema informatico di cui parla l’articolo?
Spero di essere stata chiara, mi scuso se sono stata prolissa e ripetitiva e, in fiduciosa attesa, ringrazio cordialmente.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, in primo luogo chiariamo che anche in caso di sola domanda di conferma andava obbligatoriamente compilata la sez. C3 di pag. 4 dell’All. D2 (indicando nuovamente i titoli d’accesso del 2014), per ogni profilo professionale.
La suddetta omissione però non rientra tra i motivi di nullità e esclusione della procedura in riferimento all’art. 8 del D.M. 640/2017, infatti, la scuola in fase di inserimento della domanda nel sistema SIDI l’ha contattata per informazioni non presenti nel modello di domanda in relazione al titolo di accesso. In questa fase avrebbe dovuto inoltrare all’istituzione scolastica un autodichiarazione come parte integrante ai dati mancanti inerenti al titolo.
Dunque le consiglio di presentare istanza di reclamo per mancato inserimento in riferimento all’art. 9 comma 1 del D.M. 640/2017 giustificando il fatto che, l’omissione del titolo di accesso nel modello di domanda di aggiornamento (All. D2) non rientra tra i motivi di esclusione così come, invece, la scuola ha sanzionato novellando l’art. 8 comma 1 nel decreto di esclusione. L’istituzione scolastica infatti avrebbe potuto risalire a tale dato dallo “storico” del sistema informatico, così come hanno fatto in moltissimi casi altre scuole, trattandosi di aggiornamento e non di inserimento.
Un’ultima precisazione: la scuola a cui ho indirizzato la domanda non è la stessa del 2014: avrebbe potuto recuperare lo stesso i miei dati dallo “storico” del sistema informatico di cui parla l’articolo?
Spero di essere stata chiara, mi scuso se sono stata prolissa e ripetitiva e, in fiduciosa attesa, ringrazio cordialmente.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, in primo luogo chiariamo che anche in caso di sola domanda di conferma andava obbligatoriamente compilata la sez. C3 di pag. 4 dell’All. D2 (indicando nuovamente i titoli d’accesso del 2014), per ogni profilo professionale.
La suddetta omissione però non rientra tra i motivi di nullità e esclusione della procedura in riferimento all’art. 8 del D.M. 640/2017, infatti, la scuola in fase di inserimento della domanda nel sistema SIDI l’ha contattata per informazioni non presenti nel modello di domanda in relazione al titolo di accesso. In questa fase avrebbe dovuto inoltrare all’istituzione scolastica un autodichiarazione come parte integrante ai dati mancanti inerenti al titolo.
Dunque le consiglio di presentare istanza di reclamo per mancato inserimento in riferimento all’art. 9 comma 1 del D.M. 640/2017 giustificando il fatto che, l’omissione del titolo di accesso nel modello di domanda di aggiornamento (All. D2) non rientra tra i motivi di esclusione così come, invece, la scuola ha sanzionato novellando l’art. 8 comma 1 nel decreto di esclusione. L’istituzione scolastica infatti avrebbe potuto risalire a tale dato dallo “storico” del sistema informatico, così come hanno fatto in moltissimi casi altre scuole, trattandosi di aggiornamento e non di inserimento.
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